Cibo Amico è impegnato in varie attività rivolte alla persona con allergia alimentare, alla sua famiglia ed all'ambiente in cui vive.
Attualmente Cibo Amico sta monitorando la sicurezza dei pasti serviti dalle mense scolastiche ed è disponibile ad incontrare genitori, insegnanti e addetti alla ristorazione scolastica per affrontare il tema delle allergie alimentari e contribuire ad aumentare la sicurezza dei menù speciali.
Per i bambini che hanno la prescrizione di farmaci salvavita, Cibo Amico ed il Reparto di Allergologia dell'Ospedale Pediatrico Meyer stanno lavorando ad un documento, da presentare in Regione Toscana, che indichi le linee attuative specifiche per le patologie allergiche, come previsto dall'Accordo per la Somministrazione dei Farmaci a scuola tra Regione Toscana Direzione generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà e Ministero dell'Istruzione -Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Questo documento prevede anche la definizione di un Protocollo di Intervento chiaro ed univoco utile in caso di anafilassi in ambiente scolastico, che venga recepito a livello regionale e che aiuti famiglie e servizi scolastici a gestire adeguatamente la patologia allergica.
Cibo Amico è impegnato a supportare a 360° le persone con allergia e le loro famiglie.
In particolare Cibo Amico favorisce l'accesso alla prima visita presso il Reparto di Allergologia del Meyer, diffonde la conoscenza della terapia di desensibilizzazione orale, favorisce il corretto inserimento scolastico degli alunni allergici.
Il Decalogo per un pasto sicuro
Ed ecco il decalogo di Cibo Amico per realizzare un pasto senza allergeni, sicuro per chi ha allergie e squisito per tutta la famiglia!
Per un Festa …. ‘con amore e senza allergie’!
1. Igiene mani.
Lavare molto bene le mani con acqua e sapone prima di maneggiare il cibo per chi ha allergie. Se si ha l’abitudine di usare guanti, comprarne un paio nuovo, scriverci sopra 'guanti senza allergeni' ed usarli solo per cucinare le ricette senza allergene. Usare solo guanti latex free!
2. Igiene ambiente, utensili e accessori.
Pulire molto bene il piano di lavoro, i taglieri, gli utensili da cucina e tutte le pentole e piatti che saranno usati. Ricordarsi di lavare forno, scolapasta, mestoli e frullatori. Se possibile non usare utensili di legno perché più difficili da pulire; preferire acciaio e resina.
Curare anche la pulizia degli abiti indossati e della biancheria da cucina, tovaglia, tovaglioli, asciughini e presine compresi.
3. Scelta del menù.
Elaborare un menù tenendo presente le allergie: scegliere pietanze che non prevedono l’uso dell’alimento vietato o che permettono di sostituirlo con facilità. In genere i genitori sono esperti in questo ambito: consultarsi con loro è sempre opportuno per chi è poco pratico di cucina per allergie alimentari.
4. Verifica ingredienti.
Leggere con attenzione tutti gli ingredienti di ogni alimento, sia al momento dell’acquisto, sia prima di usarlo. Accertarsi che non contenga l’allergene: nel dubbio non usarlo. E’ bene sapere che l’allergene può comparire in etichetta con diciture ingannevoli o poco riconoscibili (ad esempio: la dicitura 'Caramello' può indicare la presenza di latte, la dicitura 'Lisozima' indica presenza di uovo, la dicitura 'Additivo alimentare 322' indica presenza di arachide, etc etc..).
Non chiedere consiglio al venditore (purtroppo spesso le allergie sono confuse con le intolleranze) ma direttamente ai genitori che conoscono con esattezza gli ingredienti sicuri.
5. Preparazione alimenti
Mai preparare né cuocere contemporaneamente pietanze senza allergene e pietanze con l’allergene: un banale scambio di mestoli può causare reazioni pericolose per la vita. Dare sempre la precedenza alla preparazione dei menu senza allergeni.
Attenzione! alcuni soggetti particolarmente sensibili, non possono mangiare cibi cotti in forni non dedicati al senza allergene: verificare in anticipo con i genitori se la cottura in forno è adatta e sicura.
Accertarsi sempre dell’igiene del forno e usare teglie ‘usa e getta’ per evitare contaminazioni.
6. Conservazione in frigorifero o in dispensa.
Le pietanze senza allergene, se non immediatamente mangiate, dovranno essere conservate in contenitori ben puliti e chiusi ermeticamente sui quali sarà scritto chiaramente ‘cibo senza allergene’ usando un pennarello indelebile. Questi contenitori verranno collocati nel ripiano più alto del frigorifero, in modo che briciole o gocce di altri allergeni presenti nel frigorifero non possano cadere inavvertitamente sui contenitori, contaminandoli.
Ugualmente importante è richiudere bene tutte le confezioni di alimenti senza allergeni che non necessitano del frigorifero. E’ importantissimo non togliere i prodotti dalla confezione originale; in questo modo sarà sempre possibile verificarne gli ingredienti. Mai aggiungere nella confezione di prodotti senza allergene, rimanenze di prodotti simili ma con ingredienti diversi!
7. Conservazione in congelatore.
Se si decide di cucinare in anticipo le pietanze senza allergene per poi congelarle, ricordarsi di scrivere in evidenza sulla busta o sulla scatola da freezer che quel alimento è senza l’allergene usando un pennarello indelebile.
Porle nel congelatore in una zona dedicata, magari riunendo le confezioni dei cibi senza allergene in una grande busta chiusa, lontano da altri alimenti.
Quando sarà il momento di usarli, verificare che ci sia la scritta di alimento senza allergene; non utilizzare in caso la scritta non sia chiaramente leggibile o in caso di dubbio.
8. Come scongelare.
Non scongelare mai nel forno a microonde altri alimenti insieme ai cibi senza allergene. Verificare sempre che il forno a microonde sia perfettamente pulito prima di introdurvi il cibo destinato a chi ha allergia alimentare.
9. Come servire gli alimenti.
L’ideale è che in tavola ci siano solo cibi senza allergene.
Se il menù invece prevedesse alcune pietanze senza allergene e altre invece con l’allergene, bisognerà collocare in tavola gli alimenti in vassoi o contenitori puliti, in modo che gli alimenti senza allergeni siano ben identificabili e lontani dagli altri cibi (ad esempio mettendo i cibi senza allergene in contenitori rossi del tipo ‘usa e getta’ e i cibi con l’allergene in contenitori di altro colore e materiale diverso).
In ogni contenitore dovranno esserci le posate per potersi servire: in questo modo eviteremo il rischio di scambi di posate.
E’ opportuno non offrire alimenti simili a quelli senza allergene (ad esempio non offrire grissini col glutine e grissini senza glutine: il rischio di confonderli è troppo alto).
In caso di menù ‘misto’ cioè con e senza allergene, è importante servire sempre per primo chi ha allergie alimentari.
Ribadiamo che comunque, soprattutto in pranzi affollati, vivaci e lunghi come quelli del periodo natalizio, è più sicuro che il menù preveda solo cibi senza allergene.
10. Regole d’igiene per tutti.
Insegnare a tutti i commensali a lavarsi bene le mani col sapone prima di toccare un cibo senza allergene, anche se lo stanno prendendo per mangiarlo loro stessi.
Ad esempio, se chi ha mangiato patatine al formaggio vuole assaggiare anche quelle senza formaggio, dovrà lavarsi la mano prima di prenderle, altrimenti la sua mano, sporca di briciole di patatina al formaggio, contaminerà le patatine senza formaggio e chi ha allergia al formaggio non potrà mangiarne più. Basta un briciolo a contaminare!
Per lo stesso motivo bisogna evitare di mangiare alimenti con l’allergene in giro per casa, su divani, tappeti, in camera; cadrebbero certamente briciole ovunque e tutto andrebbe ben pulito.
Meglio mangiare solo a tavola e dopo andare a lavarsi bene mani e bocca: poi correre a giocare tutti insieme senza rischi per nessuno!
E le ricette?
Non è Festa se non si organizza un bel menù ricco e saporito: ecco il link al sito di Ricette Senza! Adesso vi resta solo l’imbarazzo della scelta!
Per la versione scaricabile clicca qui o sull'immagine in alto
Buon Appetito e Buona Festa a tutti!
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STATUTO
CIBO AMICO Associazione per le Allergie alimentari e l’Anafilassi
Associazione di Promozione Sociale (APS)
ART. 1
(Denominazione, sede legale, sedi operative e durata)
E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione: “CIBO AMICO Associazione per le Allergie alimentari e l'Anafilassi APS", da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Sesto Fiorentino.
L’Associazione può istituire Sedi Operative Distaccate in aree diverse da quella della Sede Legale che prenderanno la denominazione dell’Associazione in aggiunta all’indicazione della zona o comune in cui la sede sarà stabilita. Le Sedi Operative Distaccate saranno istituite o chiuse con apposita delibera dell’organo di amministrazione, ratificata poi dalla prima assemblea dei soci; nella delibera verrà anche indicato il socio referente della sede, che farà parte di diritto dell’organo di amministrazione.
Le Sedi Distaccate sono parte totalmente integrante e dipendente dell’associazione, non hanno autonomia patrimoniale e amministrativa, ma possono – in accordo con la sede centrale – organizzare attività sociali e promozionali, di raccolta fondi e materiali sul loro territorio e seguire specifici progetti nei luoghi dove l’Associazione interviene, sempre in linea con gli scopi e le finalità del presente statuto e della direzione indicata dall’organo di amministrazione.
La durata è illimitata.
ART. 2
(Scopo, principi, finalità e attività)
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e della dignità umana a favore delle persone affette da allergia alimentare, anafilassi e patologie affini.
L'associazione è apolitica ed apartitica, non professa alcuna confessione religiosa e e si atterrà ai principi di democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli associati (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno degli organi sociali previsti (presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dall'Assemblea. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
L'Associazione opera mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e servizi sociali:
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, mediante e non limitatamente a:
- promuovere e favorire il rispetto dei diritti delle persone allergiche (diritto al pasto sicuro, agli ingredienti completi, ai farmaci salvavita gratuiti, allergeni in evidenza sulle confezioni alimentari e mediche..)
- favorire progetti atti a migliorare la qualità di vita degli allergici e delle loro famiglie.
- proporsi come punto di riferimento per le famiglie che si trovano ad affrontare una diagnosi di allergia offrendo uno spazio dove poter condividere esperienze, informazioni, notizie, ricette, ecc.
- partecipare ai tavoli istituzionali per la definizione di protocolli e accordi inerenti la gestione della patologia allergica.
- collaborare con altre associazioni delle analoghe finalità per ottenere scopi comuni
- promuovere la tutela con ogni strumento giuridico sia legislativo che amministrativo delle persone affette da queste patologie.
- promuovere e favorire ricerche, sperimentazioni, congressi, pubblicazioni, borse di studio sulle allergie e sulla loro terapia.
- garantire il supporto pratico e/o psicologico alle famiglie dei bambini e ragazzi allergici ed ai ragazzi ed adulti allergici soci o non.
- supportare le famiglie e il personale docente e non docente nel corretto inserimento scolastico del bambino allergico come previsto dal Protocollo della Regione Toscana sulla Somministrazione dei Farmaci a Scuola
- fornire supporto alle strutture, ed in particolare a quelle dell’Ospedale A. Meyer di Firenze, preposte alla cura di queste patologie, mediante supporto economico e logistico fornito dai volontari o anche da personale dipendente dell’associazione.
- promuovere la conoscenza e la diffusione della terapia di desensibilizzazione orale praticata presso il reparto di Allergologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer
- facilitare l’accesso alla terapia di desensibilizzazione a tutti i soggetti interessati
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche'le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa mediante e non limitatamente a:
- divulgazione delle problematiche relative alla conoscenza sia a livello di popolazione generale sia a livello degli organi amministrativi-sanitari preposti alla salvaguardia della salute.
- realizzazione di incontri di informazione presso (elenco non esaustivo) scuole, enti educativi, centri estivi, palestre attraverso l’utilizzo di materiale preparato ed approvato dal Reparto di Allergologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer o centri di competenza assimilabili e prove pratiche di utilizzo degli iniettori.
- la diffusione delle linee guida, documentazioni e pubblicazioni sull’argomento tramite canali diretti o forum web (facebook, sito internet, ecc)
- promozione di incontri a carattere divulgativo e alla promozione di qualsiasi iniziativa volta al miglioramento e alla salvaguardia delle condizioni di vita dei pazienti;
- produrre documentazione scientifica e informativa sotto qualunque forma per favorire la diffusione della cultura allergologica.
- partecipare a convegni e incontri per garantire l’aggiornamento dei soci
- partecipare a fiere, workshop e tavole rotonde con lo scopo di discussione su argomenti riguardanti la patologia.
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale mediante e non limitatamente a:
- finanziamento borse di studio, ricerca o assistenza ed ambito sia di natura materiale che intellettuale volti a far conoscere o approfondire tutte le problematiche attinenti le patologie ed alle sue conseguenze sia nella vita di relazione che di lavoro
- organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale come e non limitatamente a:
- giornate di incontro, a carattere divulgativo e alla promozione di qualsiasi iniziativa volta al miglioramento e alla salvaguardia delle condizioni di vita dei pazienti;
- forum web, siti internet o pagine facebook di confronto.
- eventi, workshop, convegni, sagre e feste.
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persona svantaggiate o colpite da calamità.
L’associazione può esercitare, al fine di finanziare le proprie attività d’interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che si riconoscono nello statuto, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
I soci si distinguono in:
- Soci fondatori: persone fisiche, società, associazioni, enti pubblici o privati che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione; possono esonerati dal versamento di quote annuali.
- Soci ordinari: persone fisiche, società, associazioni, enti pubblici o privati che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato e possono essere esonerati dalla quota annuale.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta anche attraverso forme telematiche (fax, email o form on-line) che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il modello per la domanda è reperibile, sia in formato cartaceo che form on-line, sul sito internet www.ciboamico.it e allegato al presente statuto.
L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata per email o lettera all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. In caso negativo, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In questo caso chi il proponente può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. In caso di rigetto confermato la quota associativa, eventualemnte versata, sarà restituita.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- voto, se abbiano versato la quota di iscrizione almeno 3 mesi prima dello svolgimento della stessa;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno altresì l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde:
- decesso;
- dimissioni: chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima
- esclusione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
Il pagamento della quota associativa deve pervenire non oltre il 31 di Gennaio dell’anno in corso. In caso di mancato pagamento, sarà mandato un sollecito tramite posta, email o posta certificata. Qualora entro la fine di Febbraio dell’anno in corso il pagamento non sia avvenuto, la qualifica di socio viene automaticamente persa e sarà sancita nell’assemblea dei soci successiva in modo inappellabile e senza successive comunicazioni. Potrà però essere presentata una nuova domanda di ammissione.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati, che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- l’Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Alla scadenza dei rispettivi mandati i componenti rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti e per gli adempimenti statuari, fino all’ insediamento degli organismi rinnovati.
ART. 7
(Assemblea)
l’Organo di amministrazione direttivo deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il 30 di Aprile.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta mezzo email, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
E’ ammessa e valida la partecipazione all’assemblea mediante sistemi virtuali in video/audio conferenza, con relativa votazione. I soci residenti in provincia diversa da quella dalla sede dell’associazione e impossibilitati ad essere fisicamente o virtualmente presenti alle assemblee, potranno esprimere la loro opinione sull’ordine del giorno tramite email, da inviare entro e non oltre l’orario di inizio dell’assemblea stessa, indicato nella convocazione e saranno relazionate dal presidente.
L'assemblea può essere: ordinaria o straordinaria.
- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.
- L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi (2/3) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto finanziario per cassa).
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta in qualunque formato (cartaceo o telematico).
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori, non hanno voto. Mentre hanno diritto di voto in quelle di approvazione del bilancio.
L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina (o revoca ) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione, modifica o revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;
L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto; è fatta eccezione Il trasferimento della sede legale che non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci compreso quelli dissenzienti o assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
ART. 8
(Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)
L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, maggiore o uguale 3, nominati dall’Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare eventualmente la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- provvedere, se necessario, al trasferimento della sede.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti di persona o in delega. Sono anche ammesse riunioni virtuali o in video/audio conferenza, con relativa votazione.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
I compiti principali del Presidente sono:
- rappresentare legalmente l'associazione nei rapporti interni e di fronte a terzi, stare in giudizio per conto della stessa;
- compie tutti gli atti che impegnano l’associazione verso l’esterno
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 11
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 12
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali (elenco non esaustivo):
- quote associative versate dai soci
- contributi liberali degli aderenti o di privati
- donazioni, lasciti o successioni.
- entrate o rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti da chiunque effettuati
- proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e telematici
- entrate provenienti dal 5 per mille e altri contributi di Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Per le attività d’interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 13
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 14
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi concordandolo con il presidente. I suddetti registi possono essere in formato elettronico.
ART. 15
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure attraverso i beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari attivi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 16
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati e comunque entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente per le APS.
ART. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 18
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
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