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Con i fondi donati a CIBO AMICO Onlus potrai aiutare i bambini ed i ragazzi affetti da gravi allergie alimentari e sostenere la ricerca medica.
Associazione di Promozione Sociale (APS)
ART. 1
(Denominazione, sede legale, sedi operative e durata)
E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione: “CIBO AMICO Associazione per le Allergie alimentari e l'Anafilassi APS", da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Sesto Fiorentino.
L’Associazione può istituire Sedi Operative Distaccate in aree diverse da quella della Sede Legale che prenderanno la denominazione dell’Associazione in aggiunta all’indicazione della zona o comune in cui la sede sarà stabilita. Le Sedi Operative Distaccate saranno istituite o chiuse con apposita delibera dell’organo di amministrazione, ratificata poi dalla prima assemblea dei soci; nella delibera verrà anche indicato il socio referente della sede, che farà parte di diritto dell’organo di amministrazione.
Le Sedi Distaccate sono parte totalmente integrante e dipendente dell’associazione, non hanno autonomia patrimoniale e amministrativa, ma possono – in accordo con la sede centrale – organizzare attività sociali e promozionali, di raccolta fondi e materiali sul loro territorio e seguire specifici progetti nei luoghi dove l’Associazione interviene, sempre in linea con gli scopi e le finalità del presente statuto e della direzione indicata dall’organo di amministrazione.
La durata è illimitata.
ART. 2
(Scopo, principi, finalità e attività)
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e della dignità umana a favore delle persone affette da allergia alimentare, anafilassi e patologie affini.
L'associazione è apolitica ed apartitica, non professa alcuna confessione religiosa e e si atterrà ai principi di democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli associati (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno degli organi sociali previsti (presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dall'Assemblea. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
L'Associazione opera mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e servizi sociali:
L’associazione può esercitare, al fine di finanziare le proprie attività d’interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che si riconoscono nello statuto, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
I soci si distinguono in:
Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato e possono essere esonerati dalla quota annuale.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta anche attraverso forme telematiche (fax, email o form on-line) che dovrà contenere:
Il modello per la domanda è reperibile, sia in formato cartaceo che form on-line, sul sito internet www.ciboamico.it e allegato al presente statuto.
L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata per email o lettera all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. In caso negativo, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In questo caso chi il proponente può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. In caso di rigetto confermato la quota associativa, eventualemnte versata, sarà restituita.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
Gli associati hanno altresì l’obbligo di:
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde:
Il pagamento della quota associativa deve pervenire non oltre il 31 di Gennaio dell’anno in corso. In caso di mancato pagamento, sarà mandato un sollecito tramite posta, email o posta certificata. Qualora entro la fine di Febbraio dell’anno in corso il pagamento non sia avvenuto, la qualifica di socio viene automaticamente persa e sarà sancita nell’assemblea dei soci successiva in modo inappellabile e senza successive comunicazioni. Potrà però essere presentata una nuova domanda di ammissione.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati, che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Alla scadenza dei rispettivi mandati i componenti rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti e per gli adempimenti statuari, fino all’ insediamento degli organismi rinnovati.
ART. 7
(Assemblea)
l’Organo di amministrazione direttivo deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il 30 di Aprile.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta mezzo email, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
E’ ammessa e valida la partecipazione all’assemblea mediante sistemi virtuali in video/audio conferenza, con relativa votazione. I soci residenti in provincia diversa da quella dalla sede dell’associazione e impossibilitati ad essere fisicamente o virtualmente presenti alle assemblee, potranno esprimere la loro opinione sull’ordine del giorno tramite email, da inviare entro e non oltre l’orario di inizio dell’assemblea stessa, indicato nella convocazione e saranno relazionate dal presidente.
L'assemblea può essere: ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto finanziario per cassa).
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta in qualunque formato (cartaceo o telematico).
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori, non hanno voto. Mentre hanno diritto di voto in quelle di approvazione del bilancio.
L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci compreso quelli dissenzienti o assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
ART. 8
(Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)
L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, maggiore o uguale 3, nominati dall’Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti di persona o in delega. Sono anche ammesse riunioni virtuali o in video/audio conferenza, con relativa votazione.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
I compiti principali del Presidente sono:
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 11
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 12
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali (elenco non esaustivo):
Per le attività d’interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 13
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 14
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi concordandolo con il presidente. I suddetti registi possono essere in formato elettronico.
ART. 15
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure attraverso i beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari attivi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 16
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati e comunque entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente per le APS.
ART. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 18
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Cibo Amico è impegnato in varie attività rivolte alla persona con allergia alimentare, alla sua famiglia ed all'ambiente in cui vive.
Attualmente Cibo Amico sta monitorando la sicurezza dei pasti serviti dalle mense scolastiche ed è disponibile ad incontrare genitori, insegnanti e addetti alla ristorazione scolastica per affrontare il tema delle allergie alimentari e contribuire ad aumentare la sicurezza dei menù speciali.
Per i bambini che hanno la prescrizione di farmaci salvavita, Cibo Amico ed il Reparto di Allergologia dell'Ospedale Pediatrico Meyer stanno lavorando ad un documento, da presentare in Regione Toscana, che indichi le linee attuative specifiche per le patologie allergiche, come previsto dall'Accordo per la Somministrazione dei Farmaci a scuola tra Regione Toscana Direzione generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà e Ministero dell'Istruzione -Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Questo documento prevede anche la definizione di un Protocollo di Intervento chiaro ed univoco utile in caso di anafilassi in ambiente scolastico, che venga recepito a livello regionale e che aiuti famiglie e servizi scolastici a gestire adeguatamente la patologia allergica.
Cibo Amico è impegnato a supportare a 360° le persone con allergia e le loro famiglie.
In particolare Cibo Amico favorisce l'accesso alla prima visita presso il Reparto di Allergologia del Meyer, diffonde la conoscenza della terapia di desensibilizzazione orale, favorisce il corretto inserimento scolastico degli alunni allergici.
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